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213425
IDG941505756
94.15.05756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morace Pinelli Arnaldo
"In claris non fit interpretatio": un brocardo che non trova asilo nel nostro ordinamento giuridico
Nota a Cass. sez. II civ. 23 dicembre 1993, n. 12758
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1163-1166
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30606
L' A. affronta l' esame della questione se il criterio letterale di cui al comma 1 dell' art. 1362 c.c. debba prevalere su quello della valutazione del comportamento delle parti, o se si tratta di due canoni paritetici posti sul medesimo piano logico-giuridico. L' A. espone le ragioni per cui e' da condividere la sentenza in epigrafe la quale ribadisce che obiettivo dell' interpretazione del contratto e' il rinvenimento della comune intenzione delle parti e che nello svolgimento di quest' indagine l' art. 1362 c.c. non ordina al giudice di conferire al senso letterale delle parole usate alcun valore preminente, anzi gli impone di valutare anche il criterio comportamentale, la cui utilizzazione non incontra limiti nella chiarezza di formulazione del testo negoziale. Una lettera apparentemente chiara ed univoca, sempre secondo la sentenza, puo' infatti non esserlo piu' di fronte al diverso comportamento dei contraenti che abbiano inteso concretamente il loro rapporto in senso diverso. E' da ritenere, quindi, che il principio "in claris non fit interpretatio" non e' accolto dal sistema interpretativo del contratto previsto dal nostro codice civile.
art. 1362 c.c.



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