Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


213428
IDG941505759
94.15.05759 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morace Pinelli Arnaldo
Sulla competenza del Consiglio dell' Ordine degli Ingegneri e degli Architetti in caso di violazione di norme deontologiche posta in essere dal professionista, pubblico dipendente, nell' ambito del rapporto di pubblico impiego
Nota a Cass. sez. un. civ. 23 luglio 1993, n. 8239 Cass. sez. un. civ. 10 dicembre 1993, n. 12165
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1199-1202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D962; D964; D967
Le sentenze in rassegna affermano che gli architetti e gli ingegneri pubblici impiegati possono essere iscritti ai relativi Albi. Affermano altresi' che il Consiglio dell' Ordine e' competente a giudicare degli atti e comportamenti posti in essere da tali soggetti nell' adempimento dei compiti del loro ufficio. L' A. espone le ragioni per cui queste conclusioni appaiono corrette.
art. 5 l. 24 giugno 1923, n. 1395 art. 43 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 art. 62 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537



Ritorna al menu della banca dati