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213429
IDG941505760
94.15.05760 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Michel Roberto
Adempimento dopo la domanda di risoluzione e valutazione della non scarsa gravita' dell' inadempimento
Nota a Cass. sez. II civ. 7 giugno 1993, n. 6367
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1209-1212
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306130
La sentenza annotata, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, affronta le questioni relative ai criteri per ritenere di non scarsa importanza l' inadempimento, e al rilievo attribuibile alla prestazione eseguita dal contraente inadempiente successivamente alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto. Riguardo al primo punto, la sentenza, secondo un orientamento della dottrina piu' recente, afferma che la valutazione della gravita' dell' inadempimento deve essere condotta mediante un criterio unitario che coordini, da un lato, una valutazione oggettiva, consistente nella mancanza o nell' inesattezza della prestazione dovuta e, dall' altro, una valutazione di natura soggettiva, in cui si tenga conto del comportamento della parte adempiente nonche' dell' interesse di questa ad un adempimento puntuale ed esatto della prestazione dovutale. Riguardo al secondo punto, l' A. mostra di condividere l' orientamento, a cui si adegua la sentenza annotata, secondo cui non e' da considerare irrilevante l' eventuale adempimento tardivo, ovvero semplicemente offerto dal debitore. Tale comportamento, al contrario, pur non ostacolando gli effetti della domanda proposta, dovra' necessariamente esser tenuto in considerazione dal giudice di merito, potendo essere idoneo ad escludere quel requisito di gravita' dell' inadempimento che assume, per il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., rilevanza ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto.
art. 1453 c.c. art. 1455 c.c.



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