| La sentenza annotata, in tema di risoluzione del contratto per
inadempimento, affronta le questioni relative ai criteri per ritenere
di non scarsa importanza l' inadempimento, e al rilievo attribuibile
alla prestazione eseguita dal contraente inadempiente successivamente
alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto.
Riguardo al primo punto, la sentenza, secondo un orientamento della
dottrina piu' recente, afferma che la valutazione della gravita'
dell' inadempimento deve essere condotta mediante un criterio
unitario che coordini, da un lato, una valutazione oggettiva,
consistente nella mancanza o nell' inesattezza della prestazione
dovuta e, dall' altro, una valutazione di natura soggettiva, in cui
si tenga conto del comportamento della parte adempiente nonche' dell'
interesse di questa ad un adempimento puntuale ed esatto della
prestazione dovutale. Riguardo al secondo punto, l' A. mostra di
condividere l' orientamento, a cui si adegua la sentenza annotata,
secondo cui non e' da considerare irrilevante l' eventuale
adempimento tardivo, ovvero semplicemente offerto dal debitore. Tale
comportamento, al contrario, pur non ostacolando gli effetti della
domanda proposta, dovra' necessariamente esser tenuto in
considerazione dal giudice di merito, potendo essere idoneo ad
escludere quel requisito di gravita' dell' inadempimento che assume,
per il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., rilevanza ai
fini della pronunzia di risoluzione del contratto.
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