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Documento


213433
IDG941505764
94.15.05764 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonfante Guido
Porta aperta e risarcimento del danno
Nota a App. Brescia 30 dicembre 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 8-9, pt. 1B, pag. 749-752
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D312301
La sentenza annotata, ribaltando la sentenza del Tribunale, afferma che "la delibera di rigetto della domanda di ammissione a socio in una cooperativa deve essere motivata. Conseguentemente e' nulla la clausola di uno statuto di Banca Popolare che attribuisce al consiglio la facolta' di respingere senza motivazione la domanda di ammissione dell' aspirante socio". L' A. sottolinea la novita' della sentenza per quanto riguarda la successiva affermazione, secondo la quale il difetto di motivazione apre le porte al risarcimento danni verso la societa' e gli amministratori da parte del terzo non ammesso. L' A. approfondisce l' esame di questo aspetto della sentenza anche alla luce della recente riforma delle Banche Popolari contenuta nella nuova legge bancaria.
l. 17 febbraio 1992, n. 207 art. 2523 c.c. art. 2525 c.c.



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