Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


213436
IDG941505767
94.15.05767 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Latella Maria Teresa
Domicilio erratico del procuratore del ricorrente per decreto ingiuntivo e tempestivita' dell' opposizione
Nota a Trib. Padova 31 dicembre 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 8-9, pt. 1B, pag. 797-804
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44001; D40730; D4205
Non avendo avuto luogo due notificazioni di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a motivo dell' erraticita' del domicilio del procuratore dell' ingiugente, riesce la terza notifica ma a termini ormai scaduti e l' opposizione viene dichiarata inammissibile dal Tribunale. Cosi' l' A. riassume le motivazioni della decisione: non e' forza maggiore (normalmente intesa, ai fini dell' art. 650 c.p.c., quale fatto esterno non evitabile) l' impossibilita' di notificare in termini l' opposizione, a causa del trasferimento del domiciliatario dal luogo eletto in ricorso, per cui l' opposizione non e' ammissibile neppure in via tardiva; in ogni caso dopo il primo fallito tentativo si sarebbe dovuto procedere, tempestivamente, alla notifica nei luoghi alternativamente indicati all' art. 330 comma 1 seconda parte e comma 3 c.p.c. (vale a dire presso il procuratore costituito od alla parte personalmente), ovvero ancora in cancelleria ai sensi dell' art. 638 comma 2 c.p.c. L' A. espone le ragioni per cui la interpretazione operata dal Tribunale non appare condivisibile
art. 285 c.p.c. art. 330 c.p.c. art. 638 c.p.c. art. 650 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati