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213437
IDG941505768
94.15.05768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Utri Marco
Dovere di custodia, obbligazioni accessorie e causa del contratto
Nota a Trib. Verona 2 novembre 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 8-9, pt. 1B, pag. 817-826
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3176; D3053; D720
La vicenda oggetto della sentenza in esame e' originata dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di una pelliccia per il danno consistito nel furto della stessa ad opera di ignoti, dopo che la pelliccia era stata dal proprietario consegnata alla controparte affinche' provvedesse alla sua riparazione e pulitura. La controparte convenuta aveva successivamente consegnato la pelliccia ad un terzo che, da ultimo, ne subiva il furto. Il Tribunale, affrontata la questione relativa alla natura del rapporto contrattuale instaurato tra le parti, risolve la controversia richiamandosi all' art. 1770 c.c. sul contratto di deposito per stabilire la responsabilita' del primo affidatario. L' A., operato un controllo sull' impostazione all' origine della soluzione, ne valuta la correttezza. Espone poi le ragioni per cui non ritiene accoglibile l' applicazione dell' art. 1770 c.c. ne' corretta la configurabilita', nella specie, del contratto misto d' opera e di deposito.
art. 1177 c.c. art. 1768 c.c. art. 1770 c.c.



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