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| IDG941505768 | |
| 94.15.05768 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dell' Utri Marco
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| Dovere di custodia, obbligazioni accessorie e causa del contratto
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| Nota a Trib. Verona 2 novembre 1992
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 8-9, pt. 1B, pag. 817-826
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3176; D3053; D720
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| La vicenda oggetto della sentenza in esame e' originata dalla domanda
di risarcimento proposta dal proprietario di una pelliccia per il
danno consistito nel furto della stessa ad opera di ignoti, dopo che
la pelliccia era stata dal proprietario consegnata alla controparte
affinche' provvedesse alla sua riparazione e pulitura. La controparte
convenuta aveva successivamente consegnato la pelliccia ad un terzo
che, da ultimo, ne subiva il furto. Il Tribunale, affrontata la
questione relativa alla natura del rapporto contrattuale instaurato
tra le parti, risolve la controversia richiamandosi all' art. 1770
c.c. sul contratto di deposito per stabilire la responsabilita' del
primo affidatario. L' A., operato un controllo sull' impostazione
all' origine della soluzione, ne valuta la correttezza. Espone poi le
ragioni per cui non ritiene accoglibile l' applicazione dell' art.
1770 c.c. ne' corretta la configurabilita', nella specie, del
contratto misto d' opera e di deposito.
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| art. 1177 c.c.
art. 1768 c.c.
art. 1770 c.c.
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