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213472
IDG940305803
94.03.05803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Pietro Oreste
Esclusivita' della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale e limiti del sistema concordatario
Dir. eccl., an. 105 (1994), fasc. 2, pt. 1, pag. 446-455
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D94200; D94614
La sentenza n. 421/1993 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1 l. 810/1929, nella parte in cui da' esecuzione all' art. 34 comma 4 del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell' 11 febbraio 1929, sollevata in riferimento all' art. 7 comma 1 Cost. L' A. svolge alcune riflessioni su questa sentenza per ritenere che essa appare in contrapposizione con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1824/1993, che ha affermato il concorso della giurisdizione statale ed ecclesiastica per le cause concernenti la nullita' dei matrimoni canonici. L' A. ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale abbia riportato il sistema matrimoniale concordatario nel suo ordine naturale, pur dovendosi riconoscere il permanere di tanti aspetti contraddittori nei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica al riguardo, che potrebbero essere superati attraverso il ricorso alla Commissione paritetica, previsto dall' art. 14 dell' Accordo del 1984, al fine di ricercare un' amichevole soluzione.
art. 7 comma 1 Cost. art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 art. 34 comma 4 Conc. art. 8 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato lateranense) art. 14 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato lateranense) Cass. sez. un. civ. 13 febbraio 1993, n. 1824 C. Cost. 1 dicembre 1993, n. 421
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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