| 213553 | |
| IDG940605884 | |
| 94.06.05884 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ioriatti Elena
| |
| La tutela del nascituro: la conferma della Cassazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III civ. 22 novembre 1993, n. 11503
| |
| Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 408-416
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D300001; D307; D3070
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| I genitori, quali legali rappresentanti del figlio, citavano in
giudizio la USL al fine di veder riconoscere al figlio il
risarcimento del danno, manifestatosi in una grave cerebropatia, a
causa di un errato trattamento medico al momento del parto. La
Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per aver negato la
protezione contrattuale e aquiliana del concepito, accogliendo l'
impugnativa in ordine ad entrambe le prospettazioni della domanda. La
Cassazione, infatti, afferma l' A., configura due linee di protezione
del concepito, contrattuale ed aquiliana, dopo aver sciolto
positivamente il nodo fondamentale del riconoscimento o meno della
soggettivita' del concepito nel nostro ordinamento. Il commento
prende le mosse da un sintetico cenno ai precedenti piu'
significativi in ambito di tutela del nascituro, rispettando l'
ordine delle questioni poste in motivazione: il riconoscimento del
diritto al risarcimento del concepito attraverso il definitivo
superamento dell' ostacolo rappresentato dall' art. 1 c.c.; la natura
della responsabilita' dell' ente ospedaliero nei confronti del leso,
qualificata dalla Cassazione di tipo contrattuale per superare l'
ostacolo della avvenuta prescrizione in ordine alla tutela aquiliana.
| |
| art. 1 c.c.
art. 1223 c.c.
art. 2043 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |