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213553
IDG940605884
94.06.05884 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ioriatti Elena
La tutela del nascituro: la conferma della Cassazione
Nota a Cass. sez. III civ. 22 novembre 1993, n. 11503
Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 408-416
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D300001; D307; D3070
I genitori, quali legali rappresentanti del figlio, citavano in giudizio la USL al fine di veder riconoscere al figlio il risarcimento del danno, manifestatosi in una grave cerebropatia, a causa di un errato trattamento medico al momento del parto. La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per aver negato la protezione contrattuale e aquiliana del concepito, accogliendo l' impugnativa in ordine ad entrambe le prospettazioni della domanda. La Cassazione, infatti, afferma l' A., configura due linee di protezione del concepito, contrattuale ed aquiliana, dopo aver sciolto positivamente il nodo fondamentale del riconoscimento o meno della soggettivita' del concepito nel nostro ordinamento. Il commento prende le mosse da un sintetico cenno ai precedenti piu' significativi in ambito di tutela del nascituro, rispettando l' ordine delle questioni poste in motivazione: il riconoscimento del diritto al risarcimento del concepito attraverso il definitivo superamento dell' ostacolo rappresentato dall' art. 1 c.c.; la natura della responsabilita' dell' ente ospedaliero nei confronti del leso, qualificata dalla Cassazione di tipo contrattuale per superare l' ostacolo della avvenuta prescrizione in ordine alla tutela aquiliana.
art. 1 c.c. art. 1223 c.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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