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213554
IDG940605885
94.06.05885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassone Stefania
Illeciti in materia doganale e responsabilita' del funzionario ex art. 28 Cost.
Nota a Cass. sez. I civ. 7 ottobre 1993, n. 9935
Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 423-432
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D23139; D538
La massima della sentenza annotata afferma che "nel caso di sottrazione di merci sottoposte a vincolo doganale da parte dei funzionari addetti alla dogana non viene meno l' obbligo dello spedizioniere doganale di pagare la relativa imposta. Non sussiste la responsabilita' aquiliana della p.a. quando il funzionario abbia commesso il reato e abbia pertanto agito per finalita' strettamente personali ed estranee all' attivita' dell' amministrazione di appartenenza". Evidenziata la peculiarita' della fattispecie ed esaminata l' interpretazione dell' art. 28 Cost., l' A. ritiene conclusivamente che la sentenza in esame, che non solo impone alla societa' di spedizione di pagare i dazi doganali sulle merci loro sottratte e contrabbandate da funzionari infedeli, ma che esclude altresi' la possibilita' per le medesime di chiedere l' esperibilita' dell' azione risarcitoria solo contro i singoli funzionari, appare da un lato conforme ai principi vigenti in materia doganale, ma, dall' altro, anche influenzata dalle peculiarita' della sottostante controversia concreta. Il comportamento tenuto dalle societa' di spedizione, quantomeno negligente se non addirittura collusivo con i funzionari infedeli, ha permesso alla Cassazione di escludere che le loro pretese risarcitorie meritassero la tutela "forte" che deriva dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale dell' art. 28 Cost
art. 28 Cost. d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 reg. CEE 222/77
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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