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| IDG940605885 | |
| 94.06.05885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tassone Stefania
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| Illeciti in materia doganale e responsabilita' del funzionario ex
art. 28 Cost.
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| Nota a Cass. sez. I civ. 7 ottobre 1993, n. 9935
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| Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 423-432
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D23139; D538
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| La massima della sentenza annotata afferma che "nel caso di
sottrazione di merci sottoposte a vincolo doganale da parte dei
funzionari addetti alla dogana non viene meno l' obbligo dello
spedizioniere doganale di pagare la relativa imposta. Non sussiste la
responsabilita' aquiliana della p.a. quando il funzionario abbia
commesso il reato e abbia pertanto agito per finalita' strettamente
personali ed estranee all' attivita' dell' amministrazione di
appartenenza". Evidenziata la peculiarita' della fattispecie ed
esaminata l' interpretazione dell' art. 28 Cost., l' A. ritiene
conclusivamente che la sentenza in esame, che non solo impone alla
societa' di spedizione di pagare i dazi doganali sulle merci loro
sottratte e contrabbandate da funzionari infedeli, ma che esclude
altresi' la possibilita' per le medesime di chiedere l' esperibilita'
dell' azione risarcitoria solo contro i singoli funzionari, appare da
un lato conforme ai principi vigenti in materia doganale, ma, dall'
altro, anche influenzata dalle peculiarita' della sottostante
controversia concreta. Il comportamento tenuto dalle societa' di
spedizione, quantomeno negligente se non addirittura collusivo con i
funzionari infedeli, ha permesso alla Cassazione di escludere che le
loro pretese risarcitorie meritassero la tutela "forte" che deriva
dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale dell' art. 28 Cost
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| art. 28 Cost.
d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43
reg. CEE 222/77
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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