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213559
IDG940605890
94.06.05890 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
M(ora) A(ndrea)
Sull' estensione dell' obbligo di informazione del mediatore ex art. 1759 c.c.
Nota a Cass. sez. III civ. 3 giugno 1993, n. 6219
Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 469-472
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3179
Nella fattispecie era risultato che un mediatore avesse garantito al promissario acquirente di un immobile l' esistenza del certificato di abitabilita' dell' immobile stesso, mentre, in realta', tale certificato non era stato rilasciato dalla competente autorita' amministrativa. L' assenza del certificato aveva indotto le parti a non stipulare il contratto definitivo ed a sciogliere il preliminare. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici d' appello, che ha ritenuto il mediatore responsabile, e ha accolto la domanda del promissario acquirente di restituzione della somma versata al mediatore a titolo di provvigione. Attraverso un' ampia panoramica dottrinale e giurisprudenziale, l' A. affronta il tema della responsabilita' del mediatore ex art. 1759 comma 1 c.c., qualora questi ometta di riferire alle parti circostanze di cui e' a conoscenza in ordine all affare, con particolare riferimento alla valutazione e alla sicurezza dell' affare medesimo.
art. 1759 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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