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213560
IDG940605891
94.06.05891 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ambanelli Alessandra
Sulla rilevanza delle nuove nozze ai fini dell' applicabilita' della "compensatio lucri cum damno"
Nota a Cass. sez. III civ. 4 febbraio 1993, n. 1384
Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 485-490
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D3070; D30703
Secondo la sentenza annotata non puo' accogliersi il principio della "compensatio lucri cum damno" nel caso di nuove nozze del coniuge vedovo a seguito di incidente stradale. Secondo la Corte le nuove nozze "non sono da considerarsi conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto produttivo del danno, traendo origine e motivazione dalla sfera personale della persona; non di meno, dovranno essere valutate dal giudice caso per caso ai fini di determinare in concreto quali pregiudizi, cagionati dal fatto illecito, abbiano eliminato. Nessuna rilevanza comunque esse potranno avere in relazione all' ammontare del risarcimento a favore dei figli". L' A. approfondisce l' esame del criterio fondamentale per l' applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" quale emergere dalle pronunce della Cassazione e richiamate dalla sentenza in esame: l' unicita' del titolo del nesso eziologico tra benefici e svantaggi. Ulteriori riflessioni vengono proposte in relazione alle perplessita' e ai dubbi espressi in dottrina sulla validita' sistematica del principio della "compensatio lucri cum damno", nonche' sul suo esatto fondamento normativo.
art. 2056 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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