| 213560 | |
| IDG940605891 | |
| 94.06.05891 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ambanelli Alessandra
| |
| Sulla rilevanza delle nuove nozze ai fini dell' applicabilita' della
"compensatio lucri cum damno"
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III civ. 4 febbraio 1993, n. 1384
| |
| Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 485-490
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D3070; D30703
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Secondo la sentenza annotata non puo' accogliersi il principio della
"compensatio lucri cum damno" nel caso di nuove nozze del coniuge
vedovo a seguito di incidente stradale. Secondo la Corte le nuove
nozze "non sono da considerarsi conseguenza immediata e diretta dello
stesso fatto produttivo del danno, traendo origine e motivazione
dalla sfera personale della persona; non di meno, dovranno essere
valutate dal giudice caso per caso ai fini di determinare in concreto
quali pregiudizi, cagionati dal fatto illecito, abbiano eliminato.
Nessuna rilevanza comunque esse potranno avere in relazione all'
ammontare del risarcimento a favore dei figli". L' A. approfondisce
l' esame del criterio fondamentale per l' applicazione del principio
della "compensatio lucri cum damno" quale emergere dalle pronunce
della Cassazione e richiamate dalla sentenza in esame: l' unicita'
del titolo del nesso eziologico tra benefici e svantaggi. Ulteriori
riflessioni vengono proposte in relazione alle perplessita' e ai
dubbi espressi in dottrina sulla validita' sistematica del principio
della "compensatio lucri cum damno", nonche' sul suo esatto
fondamento normativo.
| |
| art. 2056 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |