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213561
IDG940605892
94.06.05892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Quarato Giulia
Costituzione nel giudizio di revocazione delle decisioni della Cassazione
Nota a Cass. 21 gennaio 1993, n. 705
Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 493-495
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D423
Secondo la sentenza annotata la costituzione dell' intimato, nel procedimento di revocazione delle sentenze di legittimita', deve avvenire nelle forme proprie del giudizio di cassazione e cioe', ai sensi dell' art. 370 c.p.c., mediante notifica e successivo deposito dell' atto difensivo. E' esclusa invece l' operativita' dell' art. 399 comma 2 c.p.c., che prescrive il mero deposito dell' atto di difesa. L' A. esamina la questione della individuazione della procedure della revocazione delle decisioni della Cassazione, e della revocabilita' di tali decisioni relativamente al vizio di cui all' art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 370 c.p.c. art. 391 bis c.p.c. art. 395 n. 4 c.p.c. C. Cost. 31 gennaio 1991, n. 36
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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