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213563
IDG940605894
94.06.05894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellecchia Enza
Il giudice, la precomprensione e i "danni futuri" in caso di morte di un minore
Nota a Trib. Trieste 14 settembre 1993
Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 503-511
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D0411; D3070; D30706
A seguito del decesso, in un incidente stradale, di un minore, si costituiscono in giudizio la madre e la sorella, formulando una domanda di risarcimento danni articolata in vari punti sui quali la sentenza da' le soluzioni di cui alla massima in epigrafe. "In caso di morte di un minore, spetta ai genitori il risarcimento del danno patrimoniale (danno futuro da lucro cessante), da liquidare in via equitativa tenendo conto dell' obbligo alimentare a cui un figlio e' tenuto nei confronti dei genitori in caso di bisogno. Nel danno morale confluiscono una componente afflittiva ed una satisfattiva. Nella liquidazione del danno morale non e' applicabile, per sospetta incostituzionalita', il criterio di calcolo previsto dall' allegato A del progetto di riforma della r.d. auto. E' trasmissibile iure hereditario la componente satisfattiva del danno morale (nella fattispecie, subito dal congiunto della vittima, deceduto prima di aver agito contro il responsabile del sinistro)". L' A. esamina la sentenza attraverso la trattazione dei seguenti punti: I "danni futuri" e la "precomprensione". Il danno morale secondo il progetto legislativo di riforma dell' assicurazione r.c. auto. Danno morale e successione "mortis causa".
art. 32 Cost. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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