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| IDG940605894 | |
| 94.06.05894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pellecchia Enza
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| Il giudice, la precomprensione e i "danni futuri" in caso di morte di
un minore
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| Nota a Trib. Trieste 14 settembre 1993
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| Resp. civ. prev., an. 49 (1994), fasc. 3, pag. 503-511
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D0411; D3070; D30706
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| A seguito del decesso, in un incidente stradale, di un minore, si
costituiscono in giudizio la madre e la sorella, formulando una
domanda di risarcimento danni articolata in vari punti sui quali la
sentenza da' le soluzioni di cui alla massima in epigrafe. "In caso
di morte di un minore, spetta ai genitori il risarcimento del danno
patrimoniale (danno futuro da lucro cessante), da liquidare in via
equitativa tenendo conto dell' obbligo alimentare a cui un figlio e'
tenuto nei confronti dei genitori in caso di bisogno. Nel danno
morale confluiscono una componente afflittiva ed una satisfattiva.
Nella liquidazione del danno morale non e' applicabile, per sospetta
incostituzionalita', il criterio di calcolo previsto dall' allegato A
del progetto di riforma della r.d. auto. E' trasmissibile iure
hereditario la componente satisfattiva del danno morale (nella
fattispecie, subito dal congiunto della vittima, deceduto prima di
aver agito contro il responsabile del sinistro)". L' A. esamina la
sentenza attraverso la trattazione dei seguenti punti: I "danni
futuri" e la "precomprensione". Il danno morale secondo il progetto
legislativo di riforma dell' assicurazione r.c. auto. Danno morale e
successione "mortis causa".
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| art. 32 Cost.
art. 2043 c.c.
art. 2059 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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