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Documento


213579
IDG940605910
94.06.05910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianconcini Tiziano
Cassa integrazione: accordi gestionali, rotazione e criteri di scelta dei lavoratori da sospendere dopo le leggi 223.1991 e 263/1993
Nota a Cass. sez. lav. 5 aprile 1993, n. 4084
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 503-508
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
La sentenza annotata afferma che "e' legittimo l' accordo sindacale che, nell' ipotesi che entrambi i coniugi siano dipendenti della stessa impresa, prevede che ne sia collocato in cassa integrazione solo uno (nel caso, anteriore all' entrata in vigore della l. 223/91, erano state sospese le mogli dei coniugi rimasti al lavoro)". L' A. esamina la questione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione, e le soluzioni giurisprudenziali in materia, prima e dopo la l. 223/1991.
art. 5 l. 20 maggio 1975, n. 164 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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