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213588
IDG940605919
94.06.05919 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benvenuti Maria Ilda
Revoca del licenziamento illegittimo e risarcimento dei danni
Nota a Cass. sez. lav. 12 ottobre 1993, n. 10085
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 551-553
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D763
La sentenza afferma che in caso di licenziamento illegittimo, la tutela risarcitoria prevista dall' art. 18 comma 2 l. 300/1970, nella misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, ha carattere autonomo rispetto a quella ripristinatoria predisposta dal medesimo articolo e rivolta a conseguire la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. In base a questo principio, il lavoratore illegittimamente licenziato che non abbia piu' interesse a ottenere un provvedimento giudiziario di reintegra (in quanto il licenziamento e' stato revocato dal datore di lavoro) ha comunque diritto a suddetto risarcimento. La soluzione e' conforme a quanto stabilito dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 3957/1987 per comporre il contrasto fra i due orientamenti, che l' A. analizza, presenti sulla questione all' interno della sezione lavoro.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 Cass. sez. un. civ. 23 aprile 1987, n. 3957
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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