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213593
IDG940605924
94.06.05924 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avio Alberto
Agguato camorristico in occasione di lavoro
Nota a Pret. Avellino 14 luglio 1993
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 606-607
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7011
Secondo la massima della sentenza "in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando tra l' evento lesivo e la prestazione lavorativa sussiste un nesso eziologico, l' infortunio e' indennizzabile anche se non riconducibile a un rischio tipico della prestazione. (Nel caso, e' stato riconosciuto infortunio sul lavoro il ferimento dell' artigiano gambizzato in agguato di stampo camorristico accaduto nel cantiere ove egli si trovava per svolgere la propria attivita')". L' A. esamina la questione relativa all' evento "occasionato" dal lavoro e al collegamento tra questo e quello, richiamando varie soluzioni giurisprudenziali in materia. Rileva, pero', una disparita' di tutela che puo' rinvenirsi nella sentenza in epigrafe nei confronti dei bancari vittime di eventi delittuosi. In questa ipotesi, infatti, la Cassazione ha fatto ricorso all' obbligo di sicurezza imposto al datore per tutelare un lavoratore ferito nel corso di una rapina, in considerazione della difficolta' di inserire tale evento nelle previsioni di cui alle disposizioni antinfortunistiche.
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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