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213594
IDG940605925
94.06.05925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Sul recesso dal contratto collettivo, con particolare riferimento ai regolamenti pensionistici delle Casse di Risparmio
Nota a Pret. Trento 6 luglio 1993
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 608-609
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7127; D306090; D30613
Secondo la massima della sentenza annotata "qualora le parti contrapposte, datore o organizzazioni sindacali, si siano impegnate a riesaminare le norme di un regolamento pensionistico (nella specie di una Cassa di Risparmio) in caso di riforma del sistema previdenziale, e' inefficace il recesso dal regolamento stesso, da parte datoriale, comunicato unilateralmente, prima dell' inizio delle trattative". L' A. esamina il problema generale del recesso dal contratto collettivo senza termine di durata, attraverso richiami di dottrina e giurisprudenza. Segnala l' importante affermazione contenuta in un "obiter dictum" della sentenza, secondo cui la parte datoriale interessata alla revisione della disciplina del regolamento pensionistico non sarebbe rimasta "sine die" soggetta ad una sorta di "potere di veto" della controparte sindacale, qualora questa non fosse stata disponibile a tale revisione. Al contrario, osserva il Pretore, posto che il regolamento imponeva alle parti stipulanti, nella specie, un obbligo a trattare in caso di riforma del sistema previdenziale, la Cassa avrebbe potuto agire per l' accertamento della violazione di tale obbligo, a fronte dell' inerzia altrui, e per la risoluzione dell' accordo per inadempimento. Il Pretore, cosi', sembra aver individuato, afferma l' A., un ulteriore caso di obbligo a trattare "secondo buona fede" di fonte convenzionale.
art. 1372 c.c. art. 1373 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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