| Secondo la massima della sentenza annotata "qualora le parti
contrapposte, datore o organizzazioni sindacali, si siano impegnate a
riesaminare le norme di un regolamento pensionistico (nella specie di
una Cassa di Risparmio) in caso di riforma del sistema previdenziale,
e' inefficace il recesso dal regolamento stesso, da parte datoriale,
comunicato unilateralmente, prima dell' inizio delle trattative". L'
A. esamina il problema generale del recesso dal contratto collettivo
senza termine di durata, attraverso richiami di dottrina e
giurisprudenza. Segnala l' importante affermazione contenuta in un
"obiter dictum" della sentenza, secondo cui la parte datoriale
interessata alla revisione della disciplina del regolamento
pensionistico non sarebbe rimasta "sine die" soggetta ad una sorta di
"potere di veto" della controparte sindacale, qualora questa non
fosse stata disponibile a tale revisione. Al contrario, osserva il
Pretore, posto che il regolamento imponeva alle parti stipulanti,
nella specie, un obbligo a trattare in caso di riforma del sistema
previdenziale, la Cassa avrebbe potuto agire per l' accertamento
della violazione di tale obbligo, a fronte dell' inerzia altrui, e
per la risoluzione dell' accordo per inadempimento. Il Pretore,
cosi', sembra aver individuato, afferma l' A., un ulteriore caso di
obbligo a trattare "secondo buona fede" di fonte convenzionale.
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