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213602
IDG940605933
94.06.05933 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gussoni Giacomo
Diritto, retorica e danno biologico da morte: eccessi del ragionamento problematico e confusioni concettuali
Nota a ord. Trib. Firenze 10 novembre 1993 Trib. Milano 2 settembre 1993 Trib. Bologna 22 ottobre 1993
Assic., an. 61 (1994), fasc. 2-3, pt. 2B, pag. 68-90
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30706; D31651
Le tre pronunce in rassegna dimostrano, a giudizio dell' A., il disorientamento giurisprudenziale sul tema del c.d. danno biologico da morte e costituiscono una "summa" delle piu' recenti argomentazioni giurisprudenziali pro o contro la risarcibilita' di tale danno "iure hereditatis" e/o "iure proprio". Cio' premesso, l' A. esamina separatamente le tre pronunce. 1) L' ordinanza del Tribunale di Firenze dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2043 c.c. in quanto non consente ne' il risarcimento "iure successionis", a favore dei congiunti, del danno per violazione del diritto alla vita, ne' il risarcimento "iure proprio" del danno alla salute che subiscono i congiunti per il fatto della morte della vittima. Dopo aver ripercorso le argomentazioni sviluppate dai giudici fiorentini, l' A. illustra con ampiezza i motivi che le fanno ritenere censurabili, soprattutto per quanto riguarda la definizione di danno alla salute e la portata dell' istituto della responsabilita' civile. 2) Con questa sentenza il Tribunale di Milano non riconosce ai genitori, per la morte della figlia, il risarcimento del danno biologico "iure hereditatis", in quanto il danno biologico e' riconoscibile solo a chi e' in vita; riconosce loro invece il diritto al risarcimento del danno biologico subito per le lesioni psichiche dovute alla perdita della figlia. L' A. ritiene non condivisibili le argomentazioni svolte a giustificazione del risarcimento del danno biologico "iure proprio", in quanto i congiunti subiscono "sempre" ripercussioni psicologiche negative per la perdita di un loro caro. 3) Il Tribunale di Bologna ha affrontato, con la sentenza in epigrafe, un caso analogo a quello esaminato dal Tribunale di Milano, giungendo pero' a conclusioni differenti per quanto attiene alla risarcibilita' "iure proprio" del danno subito per la perdita del congiunto.
art. 2 Cost. art. 32 Cost. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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