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213613
IDG940605944
94.06.05944 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giannelli Gianvito
Sconto di tratte non accettate a pagamento da parte del trattatario alla banca dopo l' ammissione del traente a concordato preventivo
Nota a Trib. Milano 22 giugno 1992
Banca borsa tit. cred., an. 47 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 341-363
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31400; D3155; D31331
Secondo la massima della sentenza in commento "il pagamento di una cambiale tratta non accettata e girata per lo sconto ad una banca, eseguito da parte del trattatario dopo l' ammissione del traente a concordato preventivo per cessione dei beni, comporta violazione della par condicio creditorum e, pertanto, legittima il liquidatore ad agire in ripetizione nei confronti della banca e non nei confronti del trattatario". L' A. giudica condivisibile tale decisione e ne illustra la portata.
r.d.l. 21 settembre 1933, n. 1345 art. 44 l. fall. art. 56 l. fall. art. 169 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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