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213663
IDG940705994
94.07.05994 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mandrici Paola
Sulla novazione oggettiva del contratto associativo convertito in affitto
Nota a Cass. sez. III civ. 9 maggio 1994, n. 4486
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 406-407
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9140; D91423
La sentenza annotata affronta il problema della durata dei rapporti di affitto a coltivatore diretto, originati da conversione. La questione viene risolta dalla Cassazione, considerando il contratto d' affitto come "nuovo", ossia sorto dopo l' entrata in vigore della l. 203/1982 e, quindi, la conversione ha dato luogo a novazione oggettiva. Pertanto la durata del contratto associativo convertito in affitto e' disciplinato dall' art. 1 comma 2 l. 203/1982. L' A. approfondisce l' esame della questione se la conversione ex art. 25 l. 203/1982 dia luogo a "novazione" dei precedenti rapporti od a semplice "modificazione accessoria" dei medesimi, irrilevante ai fini della decorrenza. La dottrina prevalente e' orientata nel senso che la conversione dia origine ad un nuovo contratto. La sentenza in epigrafe rafforza tale posizione.
art. 1 comma 2 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 25 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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