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| IDG940706001 | |
| 94.07.06001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grasso Alfio
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| Negato l' indennizzo del miglioramento eseguito dall' affittuario
titolare di un contratto qualificato "affitto ad meliorandum"
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| Nota a Trib. Siracusa sez. agr. 1 dicembre 1992
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| Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 429-433
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91482; D9142
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| Con la sentenza annotata, il Tribunale ha rigettato la richiesta di
indennizzo per miglioramenti eseguiti su un fondo rustico, oggetto di
contratto qualificato affitto "ad meliorandum", sulla base di due
discutibilissimi, afferma l' A., motivi. Il diritto all' indennizzo
viene negato perche': alcune opere eseguite (trivellazione di pozzi e
di "decenti case coloniche") furono realizzate fuori del contratto e
della prescritta procedura e percio' stesso erano state, sia in primo
grado che in appello, ritenute motivo di "grave inadempimento"
contrattuale, tanto da essere stata pronunciata la risoluzione del
rapporto. Di conseguenza, la richiesta di indennizzo doveva ritenersi
improponibile, perche' gia' definita in altro giudizio (art. 2909
c.c.). In secondo luogo, perche' la trasformazione del fondo, da
incolto ed improduttivo, rientrava all' interno dell' economia del
contratto di affitto "ad meliorandum" stipulato nel lontano 1951. La
sentenza si presta a non poche critiche, non foss' altro perche',
sostiene l' A., non ha tenuto conto dell' evoluzione della
legislazione che regola la materia dei contratti agrari e quindi
quella dei miglioramenti.
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| art. 15 comma 6 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 17 comma 7 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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