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213670
IDG940706001
94.07.06001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Alfio
Negato l' indennizzo del miglioramento eseguito dall' affittuario titolare di un contratto qualificato "affitto ad meliorandum"
Nota a Trib. Siracusa sez. agr. 1 dicembre 1992
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 429-433
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91482; D9142
Con la sentenza annotata, il Tribunale ha rigettato la richiesta di indennizzo per miglioramenti eseguiti su un fondo rustico, oggetto di contratto qualificato affitto "ad meliorandum", sulla base di due discutibilissimi, afferma l' A., motivi. Il diritto all' indennizzo viene negato perche': alcune opere eseguite (trivellazione di pozzi e di "decenti case coloniche") furono realizzate fuori del contratto e della prescritta procedura e percio' stesso erano state, sia in primo grado che in appello, ritenute motivo di "grave inadempimento" contrattuale, tanto da essere stata pronunciata la risoluzione del rapporto. Di conseguenza, la richiesta di indennizzo doveva ritenersi improponibile, perche' gia' definita in altro giudizio (art. 2909 c.c.). In secondo luogo, perche' la trasformazione del fondo, da incolto ed improduttivo, rientrava all' interno dell' economia del contratto di affitto "ad meliorandum" stipulato nel lontano 1951. La sentenza si presta a non poche critiche, non foss' altro perche', sostiene l' A., non ha tenuto conto dell' evoluzione della legislazione che regola la materia dei contratti agrari e quindi quella dei miglioramenti.
art. 15 comma 6 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 17 comma 7 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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