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213680
IDG940706011
94.07.06011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
G.M.
Nota a Cass. sez. un. civ. 1 ottobre 1993, n. 9802
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 496-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31160; D9129; D13101
L' A. condivide, illustrandone i motivi, la decisione in esame, che ha rigettato il ricorso avverso la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 33/1991. Il Tribunale, in tema di danni da esproprio illegittimo aveva deciso che la cessione di un' azienda agraria, comprendente un terreno acquisito da un Consorzio di bonifica per effetto dell' irreversibile destinazione dello stesso terreno ad un' opera pubblica, comportava la cessione dei crediti derivanti dall' abusiva occupazione dell' immobile e dalla perdita della proprieta' privata. Di conseguenza il Consorzio doveva corrispondere al cessionario dell' azienda il controvalore degli elementi territoriali persi o pregiudicati.
art. 2558 c.c. art. 2559 c.c. Trib. Sup. Acque 17 giugno 1991, n. 33
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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