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213682
IDG940706013
94.07.06013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonessi Ermanno
Tutela del "diritto alla salute" ed interpretazione della legge penal
Nota a Cass. sez. VI pen. 30 agosto 1993, n. 8262
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 501-503
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D531; D0411
La sentenza in commento riconosce che, in armonia con l' art. 32 Cost., che costituisce una vera e propria clausola generale, la repressione penale dei fatti di cui all' art. 5 lett. a l. 283/1962, riguarda l' intero processo di produzione delle sostanze alimentari, purche' sussista la finalizzazione al consumo umano. Nella fattispecie e' ricompreso anche l' allevamento di bovini trattati con estrogeni in quantita' superiore a quella consentita. La sentenza afferma altresi' la sopravvivenza della norma di cui all' art. 5 l. 283/1962, anche in seguito all' entrata in vigore d.lg. 118/1992 e, quindi, e' applicabile la sanzione penale in luogo di quella amministrativa pecuniaria. Riguardo al primo punto, l' A. solleva obiezioni per quanto riguarda l' equiparazione tra animale vivo e sostanza alimentare. Riguardo al secondo punto, l' A. ritiene criticabile il ragionamento seguito dalla Cassazione sia sotto il profilo del metodo quanto nella sostanza.
art. 32 Cost. art. 5 lett. a l. 30 aprile 1962, n. 283 art. 6 l. 30 aprile 1962, n. 283 art. 17 l. 15 febbraio 1963, n. 281 art. 22 l. 15 febbraio 1963, n. 281 art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992, n. 118
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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