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213684
IDG940706015
94.07.06015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ariolli Giovanni
Rinnovazione tacita del contratto e annata agraria, ai sensi degli artt. 2, 4, 39 e 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
Nota a App. Salerno sez. agr. 26 maggio 1994, n. 206
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 509-511
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9141; D91422; D91423
La controversia esaminata dalla Corte d' Appello ripropone i problemi interpretativi, di cui l' A. approfondisce l' esame, degli artt. 2, 4, 53 l. 203/1982. Secondo la Corte d' Appello "la rinnovazione tacita del contratto, prevista dall' art. 4 l. 203/82 in caso di mancata disdetta di una delle parti, si applica anche ai rapporti in corso alla data dell' entrata in vigore della predetta legge, la cui ulteriore durata e' disciplinata dall' art. 2". Affermata cosi' l' esigenza della disdetta pur in presenza di proroga legale del rapporto agrario, la Corte risolve il problema dell' ulteriore durata ex art. 2 l. 203/1982, affermando che tale durata "va calcolata, in conformita' al tenore letterale della norma, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge e con scadenza nel giorno corrispondente all' ultimo anno del periodo di proroga, e non con decorrenza e scadenza coincidenti con l' inizio ed il termine dell' annata agraria indicati nell' art. 39 della legge". L' A. esamina le questioni trattate, richiamando dottrina e giurisprudenza in materia ed analizza la sentenza.
art. 2 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 4 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 39 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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