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213687
IDG940706018
94.07.06018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Antonio
Agevolazioni fiscali su acquisto di fondo rustico e qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale
Nota a Comm. I grado Bassano del Grappa 12 luglio 1993, n. 262
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 9, pt. 2, pag. 516-517
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9122; D23106
La decisione in commento afferma che il benificio concesso dall' art. 1 della tariffa, parte I, allegata al d.p.r. 131/1986, che disciplina l' imposta di registro, non si perde neppure allorquando il terreno viene ceduto a terzi. Secondo la massima della decisione, infatti, "la cessione in affitto del fondo oggetto di compravendita non comporta ne' la cessazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ne' la destinazione diversa del fondo medesimo all' uso agricolo; pertanto tale eventualita', una volta verificatasi, non determina il venir meno delle agevolazioni fiscali accordate. La disposizione de qua impone infatti un controllo unicamente sul mantenimento della destinazione del fondo all' uso agricolo nel decennio successivo alla data dell' atto di acquisto". L' A. mostra di non condividere questa interpretazione, ritenendo che, sia il requisito soggettivo, cioe' la professionalita' del soggetto, sia il dato oggettivo, cioe' la destinazione del fondo, non possano essere scissi, ma debbano entrambi continuare a convivere e debbano ambedue essere presenti.
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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