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213695
IDG940706026
94.07.06026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
I miglioramenti apportati al fondo dell' affittuario prima della legge n. 11 del 1971
Nota a Trib. Padova sez. agr. 5 novembre 1993
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 102-104
D91424
Vengono esposti i motivi per cui non e' ritenuta convincente la tesi del Tribunale, secondo cui, anche prima della l. 11/1971, l' affittuario coltivatore diretto, che aveva migliorato il fondo senza il consenso del locatore, aveva il diritto ad essere indennizzato e tale diritto era soggetto a prescrizione a decorrere dalla data dell' esecuzione delle opere, in quanto da allora poteva essere fatto valere. Altra questione esaminata e' quella relativa all' affermazione secondo cui in nessuna ipotesi l' affittuario avrebbe diritto ad indennizzo per i miglioramenti eseguiti senza il consenso del locatore e non "autorizzati" dall' "autorita'" a cio' preposta. E tale principio dovrebbe valere quale che sia stato il periodo di effettuazione delle opere.
art. 14 comma 2 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 14 comma 2 l. 3 maggio 1982, n. 203 C. Cost. 23 giugno 1988, n. 692
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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