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| IDG940706027 | |
| 94.07.06027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gatta Carlo
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| Ancora sull' indefettibilita' dei requisiti di onerosita' e
subordinazione del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra
parenti o affini al fine dell' iscrizione negli elenchi nominativi
dei lavoratori agricoli
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| Nota a Cass. sez. lav. 21 gennaio 1993, n. 729
Trib. Rossano 14 aprile 1993, n. 82
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| Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 109-113
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9127; D91278; D70
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| Ineccepibili, sostiene l' A., i principi riaffermati nelle due
massime della sentenza della Cassazione, ampiamente conformi a
precedenti giurisprudenziali. Secondo il primo, il diritto del
lavoratore agricolo a conseguire prestazioni previdenziali, come
quelle di malattia e maternita', presuppone l' iscrizione negli
elenchi nominativi e, in caso di controversia con l' INPS, al giudice
compete l' accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato, senza essere condizionato dai provvedimenti
amministrativi di iscrizione o di cancellazione. Secondo l' altra
massima, quando sia esclusa la presunzione di gratuita' delle
prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela o
affinita', per difetto di convivenza delle stesse, non opera "ipso
iure" la contraria presunzione dell' esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato. La parte che deduca in giudizio i diritti
derivanti da tale rapporto ha l' onere di dimostrare gli elementi
costitutivi, con prova precisa e rigorosa, in particolare per quanto
riguarda l' onerosita' e la subordinazione.
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| art. 2 l. 9 gennaio 1963, n. 9
art. 3 l. 9 gennaio 1963, n. 9
art. 15 l. 11 marzo 1970, n. 83
art. 8 d.lg. 11 agosto 1993, n. 375
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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