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213704
IDG940806035
94.08.06035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mangia Gabriella
Nota a C. Cost. 26 gennaio 1994, n. 3
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 39
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14316
Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 132 comma 1 d.p.r. 3/1957 (t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. La consulta ha ritenuto, infatti, che la mancata inclusione della dispensa per motivi di salute tra le cause di cessazione del servizio non ostative alla riammissione appare sfornita di razionale giustificazione. L' A. richiama brevemente dottrina e giurisprudenza sulla materia.
art. 132 comma 1 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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