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213706
IDG940806037
94.08.06037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianco Giovanni
Nota a C. Cost. 26 gennaio 1994, n. 6
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 73-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143
Secondo la sentenza annotata sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell' art. 7 comma 7 d.l. 384/1992 ("Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali"), convertito nella l. 438/1992, dove si impone "che l' art. 2 comma 2 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992 n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori all' 11 luglio 1992". L' A. esamina approfonditamente alcune questioni sollevate dalla pronuncia della Consulta.
art. 2 comma 2 d.l. 11 luglio 1992, n. 333 l. 8 agosto 1992, n. 359 art. 7 comma 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 l. 14 novembre 1992, n. 438
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