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Documento


213709
IDG940806040
94.08.06040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Politi Fabrizio
Nota a C. Cost. 3 febbraio 1994, n. 14
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 114-116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D701; D02145
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 122 d.p.r. 1124/1965 (t.u. delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l' Istituto assicuratore, nel caso di decesso del lavoratore, debba avvertire i superstiti della loro possibilita' di proporre domanda per la rendita nel termine decadenziale di 90 giorni decorrenti dalla data della avvenuta comunicazione stessa. A giudizio dell' A., tale decisione si puo' far rientrare in quelle che la dottrina indica come "sentenze manipolative". Viene quindi esaminata brevemente la dottrina sulla materia.
art. 122 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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