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213713
IDG940806044
94.08.06044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caterini Enrico
Nota a C. Cost 10 febbraio 1994, n. 27
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 203-207
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51611
Con la sentenza annotata, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 29 e 36 comma 1 l. 580/1967 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) nella parte in cui prescrivono che per la produzione industriale di paste alimentari secche debba essere usato esclusivamente grano duro e conseguentemente vietano di vendere, o di detenere, pasta secca, prodotta industrialmente, non avente tale caratteristica. L' A., ricordato l' iter logico-giuridico seguito dalla Consulta per giungere a tale conclusione, aderisce al giudizio espresso dalla Corte sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, richiamando dottrina e giurisprudenza sulla materia.
art 28 l. 4 luglio 1967, n. 580 art. 29 l. 4 luglio 1967, n. 580 art. 36 comma 1 l. 4 luglio 1967, n. 580
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