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213715
IDG940806046
94.08.06046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benazzo Antonella
Emergenza economica, norme eccezionali e autonomia regionale
Osservazione a C. Cost. 1 luglio 1993, n. 296
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 381-391
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1433; D03211
Nella decisione in rassegna, in merito ad un conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Regione Sardegna, la Corte Costituzionale afferma che lo Stato, nell' esercizio dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, se posto di fronte a casi straordinari di necessita' ed urgenza per l' interesse nazionale, puo' decidere provvedimenti in grado di prevalere sulle attribuzioni costituzionalmente riservate ai poteri degli Enti locali. Nella motivazione fornita dalla Corte si definisce espressamente il provvedimento governativo de quo come "norma eccezionale dettata dall' emergenza economica". Pertanto, l' analisi della sentenza si rivolge a ricavare dalla ricostruzione del sillogismo giuridico se e quale ruolo vi svolge il concetto di emergenza, intesa come condizione che legittima la sospensione di norme costituzionali ad opera del legislatore ordinario. La conclusione cui si perviene va nel senso che, nel caso di specie, il richiamo all' emergenza riveste unicamente la funzione di un argomento accessorio non direttamente collegabile ad alcun effetto sul piano logico-giuridico, poiche' non e' dato riscontrare alcuna rottura della legalita' o sospensione di norme costituzionali che possa essere giustificata o meno dall' emergenza. Le perplessita' che suscita un uso sostanzialmente improprio del concetto di emergenza da parte della Corte Costituzionale sono generate dalle difficolta' che ne derivano in ordine ad una lettura chiara ed univoca delle opzioni interpretative che stanno alla base delle pronunce dei giudici costituzionali.
art. 77 Cost. art. 117 Cost.
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