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| IDG940806047 | |
| 94.08.06047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rigano Francesco
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| La tutela della "corretta" concorrenza fra associazioni non lucrative
e imprese
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| Osservazione a C. Cost. 25 novembre 1993, n. 417
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 391-405
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18310; D03101; D31130
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| Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha respinto i
dubbi di legittimita' costituzionale relativi alla norma dell' art.
14 della legge della Regione Puglia n. 52/1984, che -in attuazione
della legge quadro n. 217/1983 in materia di attivita' turistica-
determina il requisito che un associato sia iscritto da almeno tre
mesi per poter usufruire dei servizi erogati dalle associazioni non
lucrative operanti nel settore turistico. Se l' attuazione della
liberta' di associazione fissata dall' art. 18 Cost. puo'
giustificare deroghe all' applicazione anche alle associazioni non
lucrative della disciplina prevista per l' attivita' d' impresa (com'
e' nel caso della legge quadro sul turismo, posto che le associazioni
a fini non lucrativi possono svolgere attivita' turistiche senza
essere sottoposte ai rigidi controlli amministrativi fissati per gli
imprenditori del settore, ma a condizione che solo gli associati
beneficino dei servizi dell' ente), ben puo' la legge, anche
regionale, regolare l' applicazione di siffatta disciplina di favore
si' da evitare il rischio di forme di illecita concorrenza a danno
delle imprese. Nella nota l' A. considera anzitutto le ragioni di
compatibilita' fra l' esercizio di attivita' ispirate ai criteri di
economicita' (e cioe' qualificate dal fatto che i costi siano coperti
con i ricavi) e il fine non lucrativo degli enti, qualificato dalla
non distribuzione di utili fra gli associati, per dimostrare la
legittimita' dello svolgimento di iniziative imprenditoriali da parte
delle associazioni; da cio' consegue la sottoponibilita' anche delle
associazioni non lucrative alla disciplina posta dall' art. 41 Cost.
in materia di iniziativa economica. Quindi l' A. sottolinea che e'
attraverso il bilanciamento fra i valori espressi dall' art. 18
Cost., in tema di liberta' di associazione, e quelli indicati dall'
art. 41 Cost. che deve essere delibata la costituzionalita' di
limitazioni alla iniziativa economica delle associazioni non
lucrative quando siano inserite nell' ambito di una normativa di
sostegno. Dalla motivazione della sentenza puo' trarsi la regola
-idonea a divenire criterio generale di valutazione- che la
concessione di privilegi svolti a promuovere l' associazionismo
privato non deve favorire l' utilizzazione della figura associativa
strumentale all' aggiramento della disciplina pubblicistica di cui
sono destinatari gli altri soggetti, individuali e collettivi.
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| art. 18 Cost.
art. 41 Cost.
l. 17 maggio 1983, n. 217
art. 141 l.r. PU 11 dicembre 1984, n. 52
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