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213716
IDG940806047
94.08.06047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rigano Francesco
La tutela della "corretta" concorrenza fra associazioni non lucrative e imprese
Osservazione a C. Cost. 25 novembre 1993, n. 417
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 391-405
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18310; D03101; D31130
Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha respinto i dubbi di legittimita' costituzionale relativi alla norma dell' art. 14 della legge della Regione Puglia n. 52/1984, che -in attuazione della legge quadro n. 217/1983 in materia di attivita' turistica- determina il requisito che un associato sia iscritto da almeno tre mesi per poter usufruire dei servizi erogati dalle associazioni non lucrative operanti nel settore turistico. Se l' attuazione della liberta' di associazione fissata dall' art. 18 Cost. puo' giustificare deroghe all' applicazione anche alle associazioni non lucrative della disciplina prevista per l' attivita' d' impresa (com' e' nel caso della legge quadro sul turismo, posto che le associazioni a fini non lucrativi possono svolgere attivita' turistiche senza essere sottoposte ai rigidi controlli amministrativi fissati per gli imprenditori del settore, ma a condizione che solo gli associati beneficino dei servizi dell' ente), ben puo' la legge, anche regionale, regolare l' applicazione di siffatta disciplina di favore si' da evitare il rischio di forme di illecita concorrenza a danno delle imprese. Nella nota l' A. considera anzitutto le ragioni di compatibilita' fra l' esercizio di attivita' ispirate ai criteri di economicita' (e cioe' qualificate dal fatto che i costi siano coperti con i ricavi) e il fine non lucrativo degli enti, qualificato dalla non distribuzione di utili fra gli associati, per dimostrare la legittimita' dello svolgimento di iniziative imprenditoriali da parte delle associazioni; da cio' consegue la sottoponibilita' anche delle associazioni non lucrative alla disciplina posta dall' art. 41 Cost. in materia di iniziativa economica. Quindi l' A. sottolinea che e' attraverso il bilanciamento fra i valori espressi dall' art. 18 Cost., in tema di liberta' di associazione, e quelli indicati dall' art. 41 Cost. che deve essere delibata la costituzionalita' di limitazioni alla iniziativa economica delle associazioni non lucrative quando siano inserite nell' ambito di una normativa di sostegno. Dalla motivazione della sentenza puo' trarsi la regola -idonea a divenire criterio generale di valutazione- che la concessione di privilegi svolti a promuovere l' associazionismo privato non deve favorire l' utilizzazione della figura associativa strumentale all' aggiramento della disciplina pubblicistica di cui sono destinatari gli altri soggetti, individuali e collettivi.
art. 18 Cost. art. 41 Cost. l. 17 maggio 1983, n. 217 art. 141 l.r. PU 11 dicembre 1984, n. 52
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