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213720
IDG940806051
94.08.06051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oliviero Maurizio
In tema di insindacabilita' dei membri del Parlamento
Osservazione a C. Cost. 16 dicembre 1993, n. 443
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 437-451
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021120
La Corte, con la sentenza annotata, ha affermato che il potere di accertare le condizioni di insindacabilita', ai sensi dell' art. 68 comma 1 Cost., spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare (nella fattispecie il Senato). La pronuncia e' assai importante e si colloca nei delicati rapporti tra il Parlamento e la Magistratura. L' A. opera un tentativo di ricostruzione dell' istituto dell' irresponsabilita'. In particolare dal punto di vista oggettivo, dopo aver passato in rassegna le principali tesi che oggi si contendono il campo in materia di estensione dell' immunita', propone una soluzione che trova le principali argomentazioni su una presunta mancanza di unitarieta' dell' istituto in commento. Infatti, nella sequenza fatto-violazione di legge-pena, la prerogativa di cui all' art. 68 comma 1 Cost. viene a collocarsi sotto il profilo spazio-temporale in posizione diversa a seconda dell' atto posto in essere dal parlamentare. In definitiva la natura dell' istituto varia a seconda degli atti che il singolo parlamentare compie e trova i suoi fondamenti giustificativi in elementi che non sono riconducibili all' unitarieta'. Dopo una breve rassegna giurisprudenziale in materia, l' A. si sofferma sui due decreti-legge, approvati e successivamente decaduti, che si proponevano di disciplinare l' attuazione dell' art. 68 Cost. in seguito alle modifiche costituzionali del 1993. L' auspicio e' che presto in materia intervenga il legislatore operando una chiara scelta in sede di attuazione della prerogativa dell' irresponsabilita'.
art. 68 comma 1 Cost. l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3
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