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| IDG940806055 | |
| 94.08.06055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Calvieri Carlo
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| Decreto legge e limiti alla potesta' legislativa regionale posti
dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali
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| Osservazione a C. Cost. 31 dicembre 1993, n. 496
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| Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 471-481
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D03212; D03242; D021430
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| Con le osservazioni alla sentenza in epigrafe si vogliono evidenziare
alcuni delicati problemi ad essa connessi. Il d.lg. 266/1992
attuativo dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, lascia
infatti emergere un nuovo rapporto tra legge statale, regionale e
provinciale e prevede altresi' una nuova figura di ricorso diretto
alla Corte non espressamente previsto ne' in Costituzione ne' nella
l. 87/1953. Quanto ai profili inerenti l' intervento dello Stato
nelle materie di competenza regionale, nella fattispecie all' esame
della Corte, sono fondati sull' adozione del d.l. 384/1992. Secondo
la Corte Costituzionale stante la "precarieta'" di tale fonte
normativa il termine di sei mesi per ricorrere, avverso l' atto
legislativo regionale (preesistente) in contrasto con la nuova
disciplina legislativa contenente principi di riforme
economico-sociali, decorre non dall' entrata in vigore del decreto ma
dalla successiva legge di conversione. L' assunto, seppur esterno al
merito e finalizzato a superare l' eccezione di tardivita' del
ricorso statale si rivela molto importante. Infatti dando torto alla
Provincia Autonoma, la Corte finisce forse per favorirla, nella
misura in cui la sottrae per il futuro all' obbligo di adeguamento a
precetti posti con il decreto legge. Evidenti i delicati problemi che
si pongono in ordine agli effetti normativi "obbligatori" posti in
essere con un atto avente forza di legge quale il decreto, il cui
"depotenziamento" dipende anche dall' eccessiva frequenza con cui
questi vengono adottati e soprattutto reiterati.
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| l. 11 marzo 1953, n. 87
d.l. 19 settembre 1992, n. 384
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