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213724
IDG940806055
94.08.06055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calvieri Carlo
Decreto legge e limiti alla potesta' legislativa regionale posti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali
Osservazione a C. Cost. 31 dicembre 1993, n. 496
Giur. cost., an. 39 (1994), fasc. 1, pag. 471-481
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03212; D03242; D021430
Con le osservazioni alla sentenza in epigrafe si vogliono evidenziare alcuni delicati problemi ad essa connessi. Il d.lg. 266/1992 attuativo dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, lascia infatti emergere un nuovo rapporto tra legge statale, regionale e provinciale e prevede altresi' una nuova figura di ricorso diretto alla Corte non espressamente previsto ne' in Costituzione ne' nella l. 87/1953. Quanto ai profili inerenti l' intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, nella fattispecie all' esame della Corte, sono fondati sull' adozione del d.l. 384/1992. Secondo la Corte Costituzionale stante la "precarieta'" di tale fonte normativa il termine di sei mesi per ricorrere, avverso l' atto legislativo regionale (preesistente) in contrasto con la nuova disciplina legislativa contenente principi di riforme economico-sociali, decorre non dall' entrata in vigore del decreto ma dalla successiva legge di conversione. L' assunto, seppur esterno al merito e finalizzato a superare l' eccezione di tardivita' del ricorso statale si rivela molto importante. Infatti dando torto alla Provincia Autonoma, la Corte finisce forse per favorirla, nella misura in cui la sottrae per il futuro all' obbligo di adeguamento a precetti posti con il decreto legge. Evidenti i delicati problemi che si pongono in ordine agli effetti normativi "obbligatori" posti in essere con un atto avente forza di legge quale il decreto, il cui "depotenziamento" dipende anche dall' eccessiva frequenza con cui questi vengono adottati e soprattutto reiterati.
l. 11 marzo 1953, n. 87 d.l. 19 settembre 1992, n. 384
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