| Nel presente scritto si esamina la problematica relativa al
contraddittorio nel giudizio incidentale di legittimita'
costituzionale. L' A. prende le mosse da alcune recenti pronunce
della Corte Costituzionale, che hanno significativamente allargato il
novero dei soggetti ammessi ad intervenire nel processo. Sviluppando
alcune affermazioni ivi (ed in particolare nella sentenza n. 314 del
1992) contenute, si giunge a configurare, gia' "de iure condito", un
modello di contraddittorio adeguato alla natura mista
(astratta/concreta) del sindacato incidentale di costituzionalita'.
Accanto ai soggetti coinvolti dal giudizio "a quo" ed al Presidente
del Consiglio, vere parti del processo costituzionale, in quanto
destinatari del provvedimento finale della Corte, e percio' titolari
del diritto di difesa ex art. 24 Cost., si presentano i soggetti
sociali adeguati portatori degli interessi collettivi e diffusi
afferenti all' oggetto del sindacato di costituzionalita'; ed anzi si
sostiene che, alla luce di natura, oggetto, caratteri del giudizio di
legittimita' costituzionale, la Corte si pone quale giudice
"naturale" di tali interessi. La struttura del contraddittorio cosi'
delineata si rivela conforme alla forma di Stato disegnata dalla
Costituzione, nonche' alla conseguente esigenza che l' unificazione
dell' ordinamento attorno al principio di costituzionalita' si
realizzi "attraverso" le manifestazioni del pluralismo (anche della
societa' civile). Infine, si evidenzia come la partecipazione dei
soggetti a vario titolo interessati al processo di legittimita'
costituzionale valga a legittimare la Corte nel sistema, sia in
quanto le consente di esprimere pienamente la propria natura
giurisdizionale, sia in quanto le permette di acquisire consenso
intorno alla propria attivita'.
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