| L' A., con particolare riferimento al procedimento per decreto,
evidenzia come proprio all' interno di esso si annidi un meccanismo
che vanifica l' esigenza di essenzialita' e di semplificazione voluto
dal nuovo codice di procedura penale. Nel procedimento per decreto,
infatti, l' esperienza rivela che l' imputato presenta comunque
opposizione per ricorrere poi eventualmente al patteggiamento che gli
offre sensibili vantaggi rispetto al decreto. Si finisce, cosi', per
attivare su un solo fatto tre ben diverse procedure, passando dalla
soluzione alternativa del decreto ad una richiesta di giudizio
ordinario, che si puo' trasformare in un procedimento speciale; le
conseguenze sono un allungamento dei tempi, anziche' una loro
riduzione, una moltiplicazione di attivita' e di notifiche e l'
impegno di piu' giudici: circostanze tutte che rappresentano l'
esatto contrario della essenzialita' della procedura. Al fine di
ovviare a tutta una serie di inconvenienti sul piano procedurale e
per rispondere all' esigenza di fornire un servizio ed una immagine
migliori, alcune sedi giudiziarie, "in primis" la Pretura di Milano,
hanno introdotto una prassi di trattazione dei processi penali,
definita come "prima udienza" o "udienza filtro" o "smistamento". L'
A. illustra questa prassi, con particolare riferimento alla concreta
attuazione, e ne evidenzia i vantaggi in termini produttivita'.
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