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213760
IDG940906091
94.09.06091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Li Vecchi Rosario
Esplosivi e materie esplodenti: loro trattamento giurisprudenziale
Riv. pen., an. 120 (1994), fasc. 11, pag. 1089-1091
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18716; D5206
Passati in rassegna gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ordine alla questione della distinzione tra "esplosivi" e "materie esplodenti", con riguardo al trattamento loro riservato, in particolare per l' applicazione o meno delle sanzioni sostitutive ai reati in materia dell' art. 60 l. 689/1981, l' A. aderisce alle conclusioni a cui sono pervenute le sezioni unite della Cassazione. Secondo la sentenza del 1993, l' esclusione dell' applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dalla legge in materia di "esplosivi" riguarda unicamente ed esclusivamente le fattispecie incriminatrici concernenti gli "esplosivi" in senso proprio, ovvero quelle sostanze che devono ritenersi, per qualita' e quantita', "micidiali", in quanto idonee a provocare una esplosione con rilevante effetto "distruttivo" o "dirompente" e non anche nelle ipotesi relative alle altre "materie esplodenti", prive di potenzialita', destinazione e finalita' lesive.
l. 2 ottobre 1967, n. 895 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 24 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 60 l. 24 novembre 1981, n. 689 l. 16 luglio 1982, n. 452 l. 21 febbraio 1990, n. 36 art. 678 c.p. Cass. sez. un. pen. 12 novembre 1993
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