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| IDG941006117 | |
| 94.10.06117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Russo Pasquale
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| Le impugnazioni per soli motivi di rito: limiti e condizioni
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| Nota a Comm. Centr. sez. XII 18 dicembre 1992, n. 6894
Comm. Centr. sez. X 2 febbraio 1994, n. 418
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| Rass. trib., an. 37 (1994), fasc. 7-8, pag. 1274-1277
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D217
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| L' A. commenta favorevolmente la prima pronuncia in rassegna, con la
quale la Commissione Tributaria Centrale ha dichiarato inammissibile
il ricorso fondato esclusivamente su un motivo di rito, poiche' il
suo eventuale accoglimento avrebbe determinato la necessita' di
procedere all' esame del merito della controversia, precluso peraltro
dalla mancata enunciazione di doglianze in proposito. Giudica invece
tutt' altro che convincente la seconda decisione, in base alla quale
il ricorso alla Commissione Centrale non puo' limitarsi a proporre
una sola questione processuale ma deve consentire al giudice adito di
conoscere anche la questione di merito sulla quale si dovra'
pronunciare. L' A. trae spunto dalle due decisioni per svolgere
qualche considerazione in merito alla competenza della Commissione
Centrale, anche alla luce della riforma introdotta con il d.lg.
546/1992.
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| d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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