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213786
IDG941006117
94.10.06117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Russo Pasquale
Le impugnazioni per soli motivi di rito: limiti e condizioni
Nota a Comm. Centr. sez. XII 18 dicembre 1992, n. 6894 Comm. Centr. sez. X 2 febbraio 1994, n. 418
Rass. trib., an. 37 (1994), fasc. 7-8, pag. 1274-1277
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217
L' A. commenta favorevolmente la prima pronuncia in rassegna, con la quale la Commissione Tributaria Centrale ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato esclusivamente su un motivo di rito, poiche' il suo eventuale accoglimento avrebbe determinato la necessita' di procedere all' esame del merito della controversia, precluso peraltro dalla mancata enunciazione di doglianze in proposito. Giudica invece tutt' altro che convincente la seconda decisione, in base alla quale il ricorso alla Commissione Centrale non puo' limitarsi a proporre una sola questione processuale ma deve consentire al giudice adito di conoscere anche la questione di merito sulla quale si dovra' pronunciare. L' A. trae spunto dalle due decisioni per svolgere qualche considerazione in merito alla competenza della Commissione Centrale, anche alla luce della riforma introdotta con il d.lg. 546/1992.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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