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213787
IDG941006118
94.10.06118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vantaggio Mauro
Assegno di divorzio intassabile? Una decisione da prendere con le molleé
Nota a Comm. Centr. sez. XII 14 gennaio 1994, n. 150
Rass. trib., an. 37 (1994), fasc. 7-8, pag. 1279-1281
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063
La decisione in epigrafe afferma che la somma versata da un coniuge all' altro, in occasione della separazione o del divorzio ed a titolo di restituzione del contributo apportato per la conduzione della famiglia, non ha natura reddituale; non e' rilevante il fatto che il coniuge erogante l' abbia inclusa fra gli oneri deducibili. L' A., dopo aver richiamato il caso di specie, osserva come sia praticamente impossibile sciogliere tutti i dubbi circa la natura dell' erogazione in parola; l' unica soluzione consiste nella puntuale ricostruzione della fattispecie civilistica, alla quale far seguire il conseguente regime fiscale.
art. 5 comma 8 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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