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213886
IDG941206217
94.12.06217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierobon Alberto
Strade private e vicinali: obbligo per il Comune di sostenere le spese di manutenzione
Amm. it., an. 49 (1994), fasc. 9, pag. 1301-1305
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1872; D13010
L' A., premesso che le spese per le strade vicinali sono a carico di coloro che ne fanno uso per raggiungere la loro proprieta', a norma della l. 2248/1865, all. F, esamina la normativa successiva, e in particolare l' art. 2 del codice della strada. Rileva che quest' ultimo ha assimilato le strade vicinali a quelle comunali, ma solo agli effetti delle norme sulla circolazione stradale; quanto alle spese di manutenzione, il Comune ha l' obbligo di provvedere da un quinto alla meta'. Il resto e' a carico degli utenti; nel caso di loro inerzia, il Comune esegue d' ufficio i lavori, con il diritto di rivalsa.
art. 51 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F art. 2 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 d.lg. 10 settembre 1993, n. 360
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