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| IDG941206249 | |
| 94.12.06249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pugliese Francesco
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| La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste: il
limite e' nella legge
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| Nota a Cons. Stato sez. IV 28 febbraio 1992, n. 223
Cass. sez. III pen. 10 marzo 1993, n. 513
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| Dir. proc. amm., vol. amb000, an. 12 (1994), fasc. 3, pag. 527-564
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801; D1825; D15; D40400
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| (Sommario: - Premessa e ricostruzione del fatto. - Limiti al
sindacato giurisdizionale "de facto" del "valore estetico". - La
mancanza di una tutela oggettiva della "cornice ambientale" esclude
che la "minore visibilita'" del bene qualifiche l' interesse
sostanziale. - L' interesse di mera legittimazione, stemperato dalla
differenziazione ex lege e dalla qualificazione rinvenibile sul piano
sostanziale (anche) attraverso la partecipazione procedimentale. - La
(possibile) legittimazione delle associazioni non riconosciute. - Un
percorso alternativo: l' intreccio tra interesse strumentale e motivi
di ricorso ammissibili. - L' ambiente come bene giuridico unitario:
"Un concetto che vuole essere un' immagine e un' immagine che vuole
essere concetto". - L' universale fantastico dell' "Umweltschutz"
appartiene alla mitologia giuridica. Irrilevanza di una nozione
unitaria o frammentaria ai fini del decidere. Corretta tecnica
giuridica e non formalismo nella decisione in commento. - Peculiare
visione della Cassazione che restringe la legittimazione "a parte
subjecti": per "vicinitas" si intende cio' che sta a cuore in un
circostanziato contesto ambientale. Suggestioni indotte dalla
partecipazione al procedimento)
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| art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349
art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349
art. 9 l. 7 agosto 1990, n. 241
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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