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213918
IDG941206249
94.12.06249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pugliese Francesco
La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste: il limite e' nella legge
Nota a Cons. Stato sez. IV 28 febbraio 1992, n. 223 Cass. sez. III pen. 10 marzo 1993, n. 513
Dir. proc. amm., vol. amb000, an. 12 (1994), fasc. 3, pag. 527-564
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D1825; D15; D40400
(Sommario: - Premessa e ricostruzione del fatto. - Limiti al sindacato giurisdizionale "de facto" del "valore estetico". - La mancanza di una tutela oggettiva della "cornice ambientale" esclude che la "minore visibilita'" del bene qualifiche l' interesse sostanziale. - L' interesse di mera legittimazione, stemperato dalla differenziazione ex lege e dalla qualificazione rinvenibile sul piano sostanziale (anche) attraverso la partecipazione procedimentale. - La (possibile) legittimazione delle associazioni non riconosciute. - Un percorso alternativo: l' intreccio tra interesse strumentale e motivi di ricorso ammissibili. - L' ambiente come bene giuridico unitario: "Un concetto che vuole essere un' immagine e un' immagine che vuole essere concetto". - L' universale fantastico dell' "Umweltschutz" appartiene alla mitologia giuridica. Irrilevanza di una nozione unitaria o frammentaria ai fini del decidere. Corretta tecnica giuridica e non formalismo nella decisione in commento. - Peculiare visione della Cassazione che restringe la legittimazione "a parte subjecti": per "vicinitas" si intende cio' che sta a cuore in un circostanziato contesto ambientale. Suggestioni indotte dalla partecipazione al procedimento)
art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 9 l. 7 agosto 1990, n. 241
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