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213986
IDG941506317
94.15.06317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cariola Agatino
Osservazioni sul ruolo dell' ufficio centrale nel procedimento referendario in una fase istituzionale che assume i contorni della stagione costituente
Nota a ord. Cass. Ufficio Centrale per il referendum 29 marzo 1994 ord. Cass. Ufficio Centrale per il referendum 23 ottobre 1992
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2728-2739
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021030; D021433
Le ordinanze in epigrafe risolvono questioni riguardanti il procedimento referendario. La prima dichiara l' illegittimita' della richiesta di referendum per il distacco di un Comune da una Regione, per essere aggregato ad un' altra, non essendo avvenuto nel termine di 3 mesi il prescritto deposito delle deliberazioni degli altri Consigli comunali. L' ordinanza, inoltre, esclude la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale davanti all' Ufficio Centrale per il referendum. La seconda ordinanza riguarda i criteri di computo dei periodi di inibizione della richiesta di referendum, rispetto alla scadenza delle Camere. L' A. esamina varie problematiche relative al ruolo dell' Ufficio Centrale per il referendum. Ritiene, in particolare, riduttiva, in considerazione del ruolo rivestito dall' Ufficio Centrale, la decisione con la quale e' stata declinata la competenza a sollevare questioni di costituzionalita'.
art. 132 Cost. art. 134 Cost. art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 31 l. 25 maggio 1970, n. 352 art. 42 comma 5 l. 25 maggio 1970, n. 352



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