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| IDG941506317 | |
| 94.15.06317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cariola Agatino
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| Osservazioni sul ruolo dell' ufficio centrale nel procedimento
referendario in una fase istituzionale che assume i contorni della
stagione costituente
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| Nota a ord. Cass. Ufficio Centrale per il referendum 29 marzo 1994
ord. Cass. Ufficio Centrale per il referendum 23 ottobre 1992
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2728-2739
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021030; D021433
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| Le ordinanze in epigrafe risolvono questioni riguardanti il
procedimento referendario. La prima dichiara l' illegittimita' della
richiesta di referendum per il distacco di un Comune da una Regione,
per essere aggregato ad un' altra, non essendo avvenuto nel termine
di 3 mesi il prescritto deposito delle deliberazioni degli altri
Consigli comunali. L' ordinanza, inoltre, esclude la legittimazione a
sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale
davanti all' Ufficio Centrale per il referendum. La seconda ordinanza
riguarda i criteri di computo dei periodi di inibizione della
richiesta di referendum, rispetto alla scadenza delle Camere. L' A.
esamina varie problematiche relative al ruolo dell' Ufficio Centrale
per il referendum. Ritiene, in particolare, riduttiva, in
considerazione del ruolo rivestito dall' Ufficio Centrale, la
decisione con la quale e' stata declinata la competenza a sollevare
questioni di costituzionalita'.
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| art. 132 Cost.
art. 134 Cost.
art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 31 l. 25 maggio 1970, n. 352
art. 42 comma 5 l. 25 maggio 1970, n. 352
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