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| IDG941506322 | |
| 94.15.06322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone Carlo Maria
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| Interesse a proporre querela di falso in via principale
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| Osservazione a Cass. sez. I civ. 27 luglio 1992, n. 9013
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| Foro it., an. 119 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2873-2877
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D41527
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| Viene esaminata, in particolare, la parte della sentenza dove viene
ribadito che la querela di falso in via principale e' preordinata a
rimuovere "erga omnes" l' efficacia probatoria del documento che ne
forma oggetto. L' A. richiama le affermazioni della sentenza secondo
cui tale querela "tende a sottrarre al documento falso l' attitudine
a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso
fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza
probatoria un documento suscettibile di determinare un falso
convincimento del giudice, se esibito in (un futuro e distinto)
processo" ed e' diretta a "provocare la completa rimozione del valore
del documento, al di la' dei limiti soggettivi del giudicato, da
intendersi in ogni caso opponibile a tutti coloro, anche se estranei
al giudizio di falsita', nei cui confronti l' atto e' suscettibile di
produrre effetti". Questa posizione si allinea, evidenzia l' A., alle
enunciazioni delle sezioni unite di cui alla sentenza n. 3734/1986 e
ad altre analoghe posizioni giurisprudenziali. Rileva criticamente
come queste posizioni siano state completamente ignorate dalla
successiva sentenza della Cassazione n. 13122/1992. Altri aspetti
della pronuncia che vengono esaminati sono: esclusione della
valutazione preliminare di rilevanza del documento impugnato nel caso
di querela di falso in via principale; prosecuzione del giudizio fino
all' emanazione della sentenza che accerta "erga omnes" la falsita'
del documento impugnato, anche se il convenuto l' abbia riconosciuto
in corso di causa; "la conferma della querela di falso proposta in
via principale e' una condizione di procedibilita' della domanda che
puo' utilmente intervenire anche, nella memoria di replica, in sede
collegiale"; il rapporto tra giudizio civile o amministrativo e il
penale.
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| art. 100 c.p.c.
art. 221 c.p.c.
art. 222 c.p.c.
art. 225 c.p.c.
art. 24 c.p.p. 1930
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