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213991
IDG941506322
94.15.06322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone Carlo Maria
Interesse a proporre querela di falso in via principale
Osservazione a Cass. sez. I civ. 27 luglio 1992, n. 9013
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 2873-2877
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D41527
Viene esaminata, in particolare, la parte della sentenza dove viene ribadito che la querela di falso in via principale e' preordinata a rimuovere "erga omnes" l' efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto. L' A. richiama le affermazioni della sentenza secondo cui tale querela "tende a sottrarre al documento falso l' attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in (un futuro e distinto) processo" ed e' diretta a "provocare la completa rimozione del valore del documento, al di la' dei limiti soggettivi del giudicato, da intendersi in ogni caso opponibile a tutti coloro, anche se estranei al giudizio di falsita', nei cui confronti l' atto e' suscettibile di produrre effetti". Questa posizione si allinea, evidenzia l' A., alle enunciazioni delle sezioni unite di cui alla sentenza n. 3734/1986 e ad altre analoghe posizioni giurisprudenziali. Rileva criticamente come queste posizioni siano state completamente ignorate dalla successiva sentenza della Cassazione n. 13122/1992. Altri aspetti della pronuncia che vengono esaminati sono: esclusione della valutazione preliminare di rilevanza del documento impugnato nel caso di querela di falso in via principale; prosecuzione del giudizio fino all' emanazione della sentenza che accerta "erga omnes" la falsita' del documento impugnato, anche se il convenuto l' abbia riconosciuto in corso di causa; "la conferma della querela di falso proposta in via principale e' una condizione di procedibilita' della domanda che puo' utilmente intervenire anche, nella memoria di replica, in sede collegiale"; il rapporto tra giudizio civile o amministrativo e il penale.
art. 100 c.p.c. art. 221 c.p.c. art. 222 c.p.c. art. 225 c.p.c. art. 24 c.p.p. 1930



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