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214001
IDG941506332
94.15.06332 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fadel Pierangelo
L' istituzione del giudice di pace al vaglio della Corte costituzionale dal punto di vista delle prerogative statutarie di due Regioni: una frattura veramente necessaria rispetto alla tematica del giudice conciliatore?
Nota a C. Cost. 8 aprile 1993, n. 150
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1, pag. 395-400
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02305; D03213
Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale risolve nel senso dell' inammissibilita' o della non fondatezza le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Valle d' Aosta, per asserita violazione, ad opera della l. 374/1991, istitutiva del giudice di pace, delle prerogativa poste dall' art. 41 dello Statuto di autonomia di quella Regione. Esposti i termini della questione e ripercorso l' iter argomentativo della sentenza, l' A. la ritiene non censurabile sul piano della astratta applicazione di principi di stretto diritto. Tuttavia suscitano perplessita' le affermazioni con le quali la Consulta esclude ogni continuita' fra l' istituto del giudice di pace e quello del conciliatore, qualificando il primo quale nuova figura di giudice onorario del tutto autonoma rispetto a quella precedentemente in essere per la quale erano state fatte salve attribuzioni regionali.
art. 116 Cost. l. 21 novembre 1991, n. 374 art. 41 st. VA



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