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| IDG941506334 | |
| 94.15.06334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cecconi Sofia
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| Limiti convenzionali al potere disciplinare del datore di lavoro
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| Nota a Cass. sez. lav. 21 marzo 1994, n. 2663
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1267-1270
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D745; D712
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| Riguardo alla natura perentoria o dilatoria del termine di 5 giorni
di cui all' art. 7 comma 5 l. 300/1970, la sentenza in esame,
aderendo alla prima soluzione, afferma che i provvedimenti
disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale non possono mai essere
applicati prima che sia trascorso tale periodo, anche nell' ipotesi
in cui il lavoratore presenti le proprie giustificazioni prima dello
spirare del termine finale. Riguardo al problema dei limiti
procedurali posti dalla contrattazione collettiva al potere
disciplinare del datore di lavoro, l' A. afferma che, riguardo al
caso di specie, "e' legittima la clausola contrattuale (art. 23
contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 gennaio 1987 per gli
addetti all' industria metalmeccanica privata) la quale preveda un
termine finale per l' irrogazione della sanzione, configurando la
mancata adozione del provvedimento disciplinare entro un termine
finale come accettazione delle giustificazioni fornite dal
lavoratore". L' A. esamina la pronuncia alla luce di contraria
giurisprudenza, per quanto riguarda il primo punto, e proponendo
puntualizzazioni per quanto riguarda il secondo aspetto.
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| art. 7 comma 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 23 contr. coll. naz. lav. 18 gennaio 1987 (addetti industria
metalmeccanica)
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