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214003
IDG941506334
94.15.06334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cecconi Sofia
Limiti convenzionali al potere disciplinare del datore di lavoro
Nota a Cass. sez. lav. 21 marzo 1994, n. 2663
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1267-1270
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D745; D712
Riguardo alla natura perentoria o dilatoria del termine di 5 giorni di cui all' art. 7 comma 5 l. 300/1970, la sentenza in esame, aderendo alla prima soluzione, afferma che i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale non possono mai essere applicati prima che sia trascorso tale periodo, anche nell' ipotesi in cui il lavoratore presenti le proprie giustificazioni prima dello spirare del termine finale. Riguardo al problema dei limiti procedurali posti dalla contrattazione collettiva al potere disciplinare del datore di lavoro, l' A. afferma che, riguardo al caso di specie, "e' legittima la clausola contrattuale (art. 23 contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 gennaio 1987 per gli addetti all' industria metalmeccanica privata) la quale preveda un termine finale per l' irrogazione della sanzione, configurando la mancata adozione del provvedimento disciplinare entro un termine finale come accettazione delle giustificazioni fornite dal lavoratore". L' A. esamina la pronuncia alla luce di contraria giurisprudenza, per quanto riguarda il primo punto, e proponendo puntualizzazioni per quanto riguarda il secondo aspetto.
art. 7 comma 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 23 contr. coll. naz. lav. 18 gennaio 1987 (addetti industria metalmeccanica)



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