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214004
IDG941506335
94.15.06335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiarloni Sergio
Sulla procura alle liti da ente collettivo firmata illeggibilmente dall' asserito rappresentante organico non altrimenti indicato per nome
Nota a Cass. sez. un. civ. 5 febbraio 1994, n. 1167
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1281-1282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40411; D42261
La sentenza annotata compone il contrasto sorto in ordine alla validita' della procura per il ricorso in Cassazione, conferita a calce o a margine di esso da un ente collettivo (nella fattispecie una societa' per azioni), qualora la firma del mandato ad opera della persona dotata dei poteri di rappresentanza organica risulti illeggibile e la sua identita' non sia ricavabile da altri luoghi del ricorso (come l' intestazione) ovvero dalla certificazione di autenticita' della firma da parte dell' avvocato. Il contrasto viene composto scegliendo la tesi piu' "rigorosa": se dalla lettura della firma o, quanto meno, dal corpo del ricorso non e' possibile individuare il nome della persona fisica che si assume investita dei poteri di rappresentanza, la procura e' invalida. Di conseguenza, va dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione. Richiamata cosi' la sentenza, l' A. solleva motivi di perplessita'. Secondo l' A., appare eccessiva una declaratoria di inammissibilita' del ricorso in Cassazione, oltre che sul piano di rilievi sistematici che egli espone, anche sul piano dei valori. Le vittorie procedurali appaiono troppo spesso una sconfitta della giustizia e il loro ambito di operativita', con riguardo ai difetti della procura alle liti di enti collettivi, dovrebbe essere circoscritto entro confini piu' ristretti di quelli che emergono dalla sentenza delle sezioni unite.
art. 83 comma 3 c.p.c. art. 365 c.p.c. art. 366 c.p.c.



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