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| IDG941506335 | |
| 94.15.06335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chiarloni Sergio
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| Sulla procura alle liti da ente collettivo firmata illeggibilmente
dall' asserito rappresentante organico non altrimenti indicato per
nome
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 5 febbraio 1994, n. 1167
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1281-1282
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40411; D42261
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| La sentenza annotata compone il contrasto sorto in ordine alla
validita' della procura per il ricorso in Cassazione, conferita a
calce o a margine di esso da un ente collettivo (nella fattispecie
una societa' per azioni), qualora la firma del mandato ad opera della
persona dotata dei poteri di rappresentanza organica risulti
illeggibile e la sua identita' non sia ricavabile da altri luoghi del
ricorso (come l' intestazione) ovvero dalla certificazione di
autenticita' della firma da parte dell' avvocato. Il contrasto viene
composto scegliendo la tesi piu' "rigorosa": se dalla lettura della
firma o, quanto meno, dal corpo del ricorso non e' possibile
individuare il nome della persona fisica che si assume investita dei
poteri di rappresentanza, la procura e' invalida. Di conseguenza, va
dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione. Richiamata cosi'
la sentenza, l' A. solleva motivi di perplessita'. Secondo l' A.,
appare eccessiva una declaratoria di inammissibilita' del ricorso in
Cassazione, oltre che sul piano di rilievi sistematici che egli
espone, anche sul piano dei valori. Le vittorie procedurali appaiono
troppo spesso una sconfitta della giustizia e il loro ambito di
operativita', con riguardo ai difetti della procura alle liti di enti
collettivi, dovrebbe essere circoscritto entro confini piu' ristretti
di quelli che emergono dalla sentenza delle sezioni unite.
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| art. 83 comma 3 c.p.c.
art. 365 c.p.c.
art. 366 c.p.c.
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