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214010
IDG941506341
94.15.06341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dominici Margherita
Aumento di sesto e opposizione agli atti nell' espropriazione immobiliare
Nota a Cass. sez. III civ. 10 novembre 1993, n. 11085
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1339-1342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43426; D4380
La questione affrontata riguarda il momento da cui decorre il termine perentorio per la proposizione dell' opposizione agli atti esecutivi, qualora l' opponente intenda fa valere un vizio dell' offerta in aumento di sesto. Nel caso di specie, si discuteva della proponibilita' dell' offerta da parte di chi ha partecipato senza successo alla gara. L' A. approfondisce l' esame della questione e cosi' sintetizza i principi di diritto che la sentenza introduce nell' interpretazione dell' art. 584 c.p.c.: i vizi dell' offerta in aumento di sesto devono essere rilevati proponendo opposizione agli atti esecutivi contro l' atto stesso, e non contro il provvedimento del giudice dell' esecuzione che indice la gara; nel caso di pluralita' di offerte dopo l' aggiudicazione provvisoria il termine per proporre l' impugnazione decorre dal pubblico avviso, previsto dall' art. 584 comma 2 c.p.c.; nel caso di un' unica offerta dopo l' incanto, la conoscibilita' della medesima da parte dell' aggiudicatario provvisorio deriva dalla convocazione che il giudice dell' esecuzione invia agli "offerenti", ex art. 573 comma 1 c.p.c. (ossia all' aggiudicatario e all' offerente in aumento di sesto).
art. 570 c.p.c. art. 573 c.p.c. art. 584 c.p.c. art. 617 c.p.c.



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