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| IDG941506341 | |
| 94.15.06341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dominici Margherita
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| Aumento di sesto e opposizione agli atti nell' espropriazione
immobiliare
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| Nota a Cass. sez. III civ. 10 novembre 1993, n. 11085
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1339-1342
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D43426; D4380
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| La questione affrontata riguarda il momento da cui decorre il termine
perentorio per la proposizione dell' opposizione agli atti esecutivi,
qualora l' opponente intenda fa valere un vizio dell' offerta in
aumento di sesto. Nel caso di specie, si discuteva della
proponibilita' dell' offerta da parte di chi ha partecipato senza
successo alla gara. L' A. approfondisce l' esame della questione e
cosi' sintetizza i principi di diritto che la sentenza introduce
nell' interpretazione dell' art. 584 c.p.c.: i vizi dell' offerta in
aumento di sesto devono essere rilevati proponendo opposizione agli
atti esecutivi contro l' atto stesso, e non contro il provvedimento
del giudice dell' esecuzione che indice la gara; nel caso di
pluralita' di offerte dopo l' aggiudicazione provvisoria il termine
per proporre l' impugnazione decorre dal pubblico avviso, previsto
dall' art. 584 comma 2 c.p.c.; nel caso di un' unica offerta dopo l'
incanto, la conoscibilita' della medesima da parte dell'
aggiudicatario provvisorio deriva dalla convocazione che il giudice
dell' esecuzione invia agli "offerenti", ex art. 573 comma 1 c.p.c.
(ossia all' aggiudicatario e all' offerente in aumento di sesto).
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| art. 570 c.p.c.
art. 573 c.p.c.
art. 584 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
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