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214011
IDG941506342
94.15.06342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oddi Paola
Sull' adempimento dell' obbligazione pecuniaria della Pubblica Amministrazione
Nota a Cass. sez. I civ. 14 luglio 1993, n. 10171
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1359-1363
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30520; D30530
L' A. rileva nella sentenza in esame il riaffiorare di una posizione di privilegio che la giurisprudenza riconosceva alla p.a. nei confronti dei privati e nei rapporti regolati dal diritto privato. Nella fattispecie il privilegio e' consistito nel rendere arbitra la p.a. del "dove" dell' adempimento. In deroga all' art. 1182 c.c., infatti, e' stato identificato il luogo di adempimento in quello dove hanno sede gli uffici che svolgono il servizio di cassa per la p.a.: cio' attraverso il richiamo ad una legge regionale che disciplina le modalita' di esecuzione dei pagamenti delle USL della Regione Lazio. Secondo la sentenza "e', conseguentemente, necessaria la formale costituzione in mora dell' amministrazione debitrice per affermare il corrispondente obbligo del risarcimento del danno". L' A. esamina criticamente la decisione, attraverso ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.
art. 1182 comma 3 c.c. art. 32 l.r. LA 14 giugno 1980, n. 58



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