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214012
IDG941506343
94.15.06343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gorgoni Marilena
Ancora sulla rilevanza della clausola di esonero da responsabilita' del concedente il leasing per inadempimento del fornitore
Nota a Cass. sez. III civ. 21 giugno 1993, n. 6862
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1363-1372
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D30520
La sentenza afferma la validita' di una clausola del contratto di leasing, che esoneri il concedente da responsabilita' per mancata consegna del bene da parte del fornitore. La sentenza, pero', mostra un interesse, se pur timido, afferma l' A., pr le ragioni dell' utilizzatore, laddove afferma che "qualora sia convenuto in un contratto di locazione finanziaria che il concedente debba completare il pagamento del prezzo solo dopo previa dimostrazione dell' avvenuta consegna del bene da parte del fornitore, l' esonero da responsabilita' per omessa consegna trova un limite nella violazione di tale obbligo". L' A. approfondisce l' esame della questione e in particolare se, indipendentemente da una clausola del genere, il concedente possa ritenersi responsabile nei confronti dell' utilizzatore; ovvero se, eseguita la sua prestazione (o parte di questa), egli abbia diritto di pretendere dal locatario la corresponsione dei canoni di leasing come se il bene fosse stato consegnato (o fosse idoneo all' uso pattuito).
art. 1176 c.c. art. 1227 c.c. art. 1229 c.c. art. 1322 c.c. art. 1323 c.c.



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